Sono Soci tutte le persone che aderendo all’Associazione ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà. Sull’ammissione dei Soci decide il Consiglio. Non sono ammesse adesioni che rivestano caratteri limitativi. La qualità di Socio è individuale e non è trasmissibile.

I Soci partecipano alla vita dell’Associazione nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti da esso derivanti, possono esercitare i diritti sociali a condizione che abbiano adempiuto al versamento della quota sociale e dei contributi straordinari eventualmente disposti.

I soci maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel registro dei Soci, hanno diritto di voto nelle delibere dell’Assemblea e hanno diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della composizione degli Organi Statutari, hanno inoltre i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, come chiedere la convocazione dell’Assemblea e/o formulare proposte agli Organi Dirigenti nell’ambito dei fini e dei programmi dell’Associazione.

Gli aderenti all’Associazione qualora svolgano attività associative, queste devono essere prestate in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro, gli stessi sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto e dai regolamenti, devono inoltre comunicare tempestivamente all’Associazione gli eventuali cambiamenti di domicilio, devono attenersi alle finalità e a tutte le norme statutarie e regolamentari, alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, che vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a non compiere atti che in qualsiasi modo, anche se involontario, possano arrecare danno agli interessi o essere disonorevoli per l’immagine ed il buon nome dell’Associazione e dei suoi Soci, al corretto utilizzo delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall’Associazione, a rimborsare all’Associazione le eventuali spese per servizi o prestazioni da esso richiesti. In caso di inadempienza, il Consiglio potrà adottare tutti i provvedimenti idonei al recupero delle somme dovute dal Socio medesimo o dai suoi aventi causa.

Il Socio può sempre e in qualsiasi momento recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima di tale temine, altrimenti la sua partecipazione si intende rinnovata per un ulteriore anno.

La qualità di Socio si perde, oltre al recesso validamente comunicato, anche per il venir meno delle condizioni per le quali era stato ammesso, per il ritardo del pagamento delle quote sociali e/o dei contributi per oltre un anno senza che l’associazione costituisca in mora il socio inadempiente, per esclusione e per decesso.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio e con voto segreto quando ricorrono gravi motivi di ordine statutario e/o regolamentare. Il Socio colpito dal provvedimento di esclusione può ricorrere contro il provvedimento appellandosi al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio.

Il socio che perde tale qualità perde qualsiasi diritto correlato alla condizione di Socio, non può chiedere la restituzione della quota associativa, né dei contributi versati all’Associazione per partecipare alle sue attività, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Esso è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in corso.